Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
Art. 47
Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
articolo 117 della Costituzione
della legge 13 luglio 2015, n. 107
articolo 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017
b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'

(Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'

, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),

) nel rispetto delle modalità realizzative definite dagli accordi tra la Regione e l’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’

.
”.2. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
articolo 7, comma 1, del d. lgs. 61/2017
b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’

, per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e
formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.