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Legge regionale 21 maggio 2019, n. 24

Disposizioni in materia di prevenzione e diminuzione del rischio sismico. Modifiche alla l.r. 58/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 maggio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia);


Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);


Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni);


Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n.7 (Istruzioni per l’applicazione dell’“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, il titolo VI, capo V, “Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);


Considerato quanto segue:


1. La disciplina tecnica in materia di costruzioni in zona sismica è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi, che ne hanno modificato la portata e gli effetti;


2. In particolare, sono mutate significativamente le norme tecniche per le costruzioni da rispettare per la realizzazione degli interventi edilizi;


3. È necessario assicurare l’interpretazione e l’applicazione delle nuove disposizioni normative quanto più possibile omogenea da parte di tutte le strutture tecniche competenti della Regione in materia di prevenzione sismica e di controllo, nonché da parte di tutti i professionisti che operano nel settore edilizio e sismico;


4. Per le finalità di cui al punto 3, è necessario che la Regione si doti di un organismo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti;


5. È opportuno consolidare la collaborazione tecnica con le università degli studi aventi sede nel territorio regionale, in particolare, con il Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell’Università degli studi di Pisa, con il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale e con il Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Firenze;


6. È opportuno consolidare la collaborazione tecnica con i professionisti dei settori interessati attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali maggiormente impegnati nell’attività di riduzione del rischio sismico;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.