Legge regionale 17 aprile 2019, n. 21
Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 24 aprile 2019
Art. 2
Immobili confiscati. Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 77/2004
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:
“
Art. 12 bis - Immobili confiscati
1. La Regione, in applicazione dell’
articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), utilizza per finalità di pubblico interesse beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
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2. Ai fini del miglior utilizzo dei beni confiscati ai sensi del
d.lgs. 159/2011 , la Regione promuove accordi con gli enti locali e i soggetti del Terzo settore.
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