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Legge regionale 17 aprile 2019, n. 21

Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 24 aprile 2019

Art. 2
Immobili confiscati. Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 77/2004
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:
Art. 12 bis - Immobili confiscati
1. La Regione, in applicazione dell’Sito esternoarticolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 ), utilizza per finalità di pubblico interesse beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
2. Ai fini del miglior utilizzo dei beni confiscati ai sensi del Sito esternod.lgs. 159/2011 , la Regione promuove accordi con gli enti locali e i soggetti del Terzo settore.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.