Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 16
Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale e trasbordato, in attuazione del regolamento adottato con decreto ministeriale 4 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015 , n. 208 ), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per un massimo di euro 420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 420.000,00 per l'anno 2021 (15) (8), ad integrazione degli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2016”).
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è effettuata previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e secondo le procedure di cui al d.m. trasporti 125/2017.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti rispettivamente:
a) per l'anno 2020, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l'anno 2021, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021. (9)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .
Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.
Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.