Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 9
Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 81/2017
1. L’articolo 9 della l.r. 81/2017 è sostituito dal seguente:
“
Art. 9 - Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019 e 2020.
”.Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .
Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.
Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.