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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 3
Modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A.. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008
1. L'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa) è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Norma finanziaria
1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera a), sono stimati in euro 5.201.000,00 per l’anno 2019, e in euro 5.748.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2019 – 2021 come segue:
Anno 2019
- per euro 1.772.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2020
- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2021
- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art.1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art. 2 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 26 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 34 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Comma dapprima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; quindi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2; poi modificato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera b, di nuovo modificato con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 10 e con l.r. 18 marzo 2025, n. 18 , art. 1. , e infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2025, n. 18 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.