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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 19
Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Termine per adeguamento
1. Gli enti locali interessati a finanziamenti regionali ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana) relativi alle funzioni di polizia locale, le cui procedure siano attivate nell’anno 2019, completano l'adeguamento di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) entro il 31 dicembre 2019. Nell’ambito di tali procedure, i finanziamenti possono essere assegnati agli enti non adempienti anche prima del 31 dicembre 2019, fermo restando l’impegno all’adeguamento da parte degli enti medesimi.È escluso dall'adeguamento quanto disciplinato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). (5)

Periodo aggiunto con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 27.


Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art.1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art. 2 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 26 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 34 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera a.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera b.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 4.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.