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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 1
Abrogazione dell’imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è abrogata a partire dall’anno di imposta 2019.
2. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della l.r. 2/1971 , dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell’imposta.
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, sono stimate nell’importo di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, del Titolo1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
4. All’onere di spesa di cui al comma 2, stimato in euro 1.500,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art.1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art. 2 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 26 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 34 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera a.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera b.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 4.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.