Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 9
Elenchi degli operatori economici
1. Al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approva con deliberazione uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categoria e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del d.lgs. 50/2016 , evidenziando il possesso da parte degli operatori economici delle certificazioni di qualità, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori;
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, nell’ambito della disciplina delle modalità di costituzione e gestione degli elenchi, in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 , definisce i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.