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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 12
Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2007
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:
3. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio ed è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;
b) un rappresentante delle aziende sanitarie della Toscana, designato dal direttore della direzione competente;
c) un rappresentante dei comuni, un rappresentante delle province e un rappresentante delle unioni di comuni della Toscana, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) un rappresentante del sistema camerale toscano, designato dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana;
e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’
articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
);
f) un rappresentante della Commissione regionale delle professioni istituita dalla
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
(Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
g) un rappresentante della Città metropolitana di Firenze, designato dalla stessa Città
metropolitana.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
3 bis. Le designazioni devono pervenire all’Osservatorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il suddetto termine, si procede alla nomina del Comitato con le
designazioni di almeno cinque membri, ad esclusione del dirigente di cui al comma 3, lettera a).
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:
4. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:
a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
d) un rappresentante dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
e) un rappresentante delle casse edili;
f) un rappresentante dell’Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL).
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.