Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 7
Suddivisione in lotti
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’
articolo 51 del d.lgs. 50/2016 , al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese negli appalti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, nel provvedimento di indizione della gara le stazioni appaltanti sono tenute a fornire specifica e puntuale motivazione idonea a giustificare la scelta della mancata suddivisione in lotti dell’appalto.

Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.