Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 5
Tutela della stabilità occupazionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’
articolo 50 del d.lgs. 50/2016 , al fine di tutelare la stabilità occupazionale nell’esecuzione dei contratti di appalto di servizi, laddove il riassorbimento del personale impiegato nell’attività oggetto del contratto sia previsto nel CCNL oppure nella documentazione di gara, l’appaltatore uscente è tenuto a fornire almeno le seguenti informazioni relative al proprio personale dipendente:

a) numero di unità;
b) qualifica e categoria professionale;
c) livello retributivo;
d) attività e mansioni svolte;
e) anzianità di servizio;
f) monte ore settimanale;
g) sede di lavoro;
h) numero di lavoratori di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i) CCNL applicato;
l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.
2. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base della nuova gara per l’affidamento del contratto, tengono conto dell’incidenza economica del riassorbimento del personale di cui al comma 1.
3. Nel contratto di appalto è inserita una specifica clausola che impegna l’appaltatore uscente a fornire le informazioni previste.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.