Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 3
Principi per l’esecuzione degli appalti e concessioni
1. In coerenza con le disposizioni di cui all’
articolo 30 del d.lgs. 50/2016 , nella documentazione di gara le stazioni appaltanti prevedono l’applicazione, per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, del contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell’ambito dell’appalto.

2. In coerenza con le disposizioni di cui all’
articolo 50 del d.lgs. 50/2016 , negli appalti di servizi la Regione promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’uniformità dei trattamenti contrattuali ed il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori.

Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.