Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 2
Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione, agli enti e alle agenzie istituiti con legge regionale nonché agli enti parco regionali;
b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, all’ente per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAR);
d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b), c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 1, lettere f), e g),
del d.lgs. 50/2016 , ad esclusione dei soggetti individuati all'
articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione .


2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati “stazioni appaltanti”.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.