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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 16

Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 4
Attività mediante posteggio. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 62/2018
1. Il comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall’articolo 37.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.