Legge regionale 16 aprile 2019, n. 16
Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 16
Decorrenza e disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 129 della l.r. 62/2018
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 129 della l.r. 62/2018 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. I criteri di cui all’articolo 37 si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle modifiche apportate al medesimo articolo 37 dalla legge regionale 16 aprile 2019, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018 ).
”.2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 129 della l.r. 62/2018 è aggiunto il seguente:
“
3 ter. I comuni possono rinnovare, con validità fino al 31 dicembre 2024, anche a soggetti non iscritti al registro delle imprese, fino ad un massimo di tre concessioni di posteggio complessive su tutto il territorio regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.