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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 16

Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 6
Assegnazione di nuovi posteggi e posteggi vacanti. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 62/2018
1. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
3. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
3 bis. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 3, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
4. Nelle fiere promozionali di nuova istituzione il comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.
”.
c) in caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro
delle imprese.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.