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Legge regionale 1 marzo 2019, n. 13

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché alla chiusura della viabilità della SS 64 (Porrettana). (1)

Titolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 6 marzo 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione civile) e, in particolare, l’articolo 1, comma 1;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Considerato quanto segue:


1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ha disposto con proprio atto n. 6770/2018RG del 16 gennaio 2019, il sequestro preventivo del viadotto “Puleto" lungo la viabilità E45 e, precisamente, nel Comune di Pieve Santo Stefano in Provincia di Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della SS 3 bis Tiberina.


2. A seguito di tale provvedimento, l’ANAS S.p.A. - Area compartimentale Toscana, per la propria competenza, ha disposto la chiusura totale della SS 3 bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto “Puleto" lungo la viabilità E45 e l’ANAS S.p.A. - Area Compartimentale Emilia Romagna, per la propria competenza, ha disposto la chiusura al traffico della SS 3 bis Tiberina carreggiata sud (Roma) dal km 168+200 (località Verghereto) al km 162+698 (confine regionale).


3. Detti provvedimenti hanno determinato, in conseguenza, la chiusura al traffico della citata arteria dal km 158+000 in corrispondenza dello svincolo Valsavignone (primo svincolo dopo il viadotto al km 162+010) nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR) Regione Toscana e lo svincolo “Verghereto” in Comune di Verghereto (FC) Regione Emilia-Romagna, al Km 162+698.


4. Tale chiusura ha determinato la deviazione del traffico pesante ad altri itinerari di lunga percorrenza a mezzo di tratte autostradali, e l’utilizzo di viabilità alternativa locale per il traffico leggero e il traffico pesante avente destinazione nelle aree servite dagli svincoli sopra citati, su strade di montagna con tempi di percorrenza di oltre un’ora in più ed in condizioni molto critiche stante lo stato delle strade ed il periodo invernale.


5. La situazione ha significato di fatto l’interruzione delle relazioni tra Emilia-Romagna e Toscana, nella zona di confine tra la Provincia di Arezzo e le Province di Forlì Cesena e di Rimini, e la spaccatura dell’intero sistema viario sudovest-nordest dell’Italia centrale, di cui la SS 3 bis Tiberina rappresenta la dorsale fondamentale.


6. La conseguenza di detta interruzione totale ha comportato danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio in quanto la SS 3 bis Tiberina, rappresenta, su questo versante appenninico, l’unico canale di comunicazione con il resto del paese per l’importante sistema di aziende e industrie che vedono l’arteria stradale interrotta come indispensabile condizione di competizione commerciale. Analogamente penalizzate risultano le strutture ricettive dall’area montana al mare adriatico; inoltre gli studenti e i lavoratori pendolari tra una regione e l’altra si trovano nell’impossibilità di portare avanti le proprie attività se non a fronte di spese per vitto e alloggio insostenibili per le famiglie, con l’evidente conseguenza di non poter esercitare diritti costituzionalmente garantiti.


7. In conseguenza di tali gravi disagi, il Presidente della Giunta regionale con decreto 28 gennaio 2019, n. 14, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 come analogamente disposto dal Presidente della Regione Emilia - Romagna con decreto 24 gennaio 2019, n. 11.


8. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con le deliberazioni 28 gennaio 2019, n. 96, e 11 febbraio 2019, n. 163, ha individuato i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna come interessati dall'evento.


9. In data 13 febbraio 2019 il viadotto “Puleto” è stato parzialmente riaperto al traffico, ma permane sospeso il transito dei mezzi pesanti aventi portata a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.


10. È necessario provvedere, nelle more del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale richiesto sensi dell’Sito esternoarticolo 24 del d.lgs.1/2018 , ad uno stanziamento finanziario straordinario, in via di anticipazione, per fronteggiare le rilevanti criticità verificatesi sul piano produttivo nella zona del territorio regionale interessata dalla predetta chiusura totale alla viabilità della E45.


11. Appare soprattutto urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa all’interno del perimetro territoriale regionale interessato dalla chiusura in questione, ossia lungo la viabilità E45 ricadente nei Comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro, finalizzato in via prioritaria alla salvaguardia dell’occupazione.


12. L'intervento normativo in questione prevede, altresì, un contributo “una tantum” a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati ai sensi della del. g.r. 96/2019 e del. g.r. 163/2019 sopracitate, tenuto conto degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi stradali aggiuntivi causati dall’interruzione del traffico sulla viabilità della E45.


12 bis. Il 2 febbraio 2019 la Strada Statale (SS) 64 Porrettana, principale alternativa all’autostrada tra Bologna e Firenze, è stata interrotta da una frana in corrispondenza dell’abitato di Pavana nel Comune di Sambuca Pistoiese. (2)

Punto inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 2.



12 ter. Con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 febbraio 2019, n. 21 (Fenomeni atmosferici dal 1 al 3 febbraio 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lettera a) L.R. 67/2003), è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003, relativamente agli eventi meteorologici che nei giorni dal 1° al 3 febbraio 2019 hanno colpito le province di Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato e con successiva deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2019, n. 161 (Eventi atmosferici dal 1 al 3 febbraio 2019. DPGR 21/2019. Individuazione dei comuni danneggiati) è stato individuato l’elenco dei comuni interessati dagli eventi dal 1° al 3 febbraio 2019, tra cui sono ricompresi i Comuni di Pistoia e Sambuca Pistoiese. (2)

Punto inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 2.



12 quater. Considerato che nei giorni dal 1° al 3 febbraio 2019 la provincia di Pistoia è stata interessata da intensi fenomeni meteorologici e tali eventi hanno determinato allagamenti e esondazioni dei corsi d'acqua nelle varie località coinvolte, con gravi disagi alla popolazione, provocando interruzione della viabilità e dei servizi pubblici. (2)

Punto inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 2.



12 quinquies. Nonostante le iniziative prontamente attivate dalle amministrazioni locali, per tutti i residenti della montagna, per le imprese dell’alto e medio Reno e della vallata della Limentra, fino a Pistoia, questa interruzione ha creato notevoli disagi al tessuto sociale ed economico e, ad oggi, dopo tre mesi dall’interruzione, i lavori non sono ancora stati avviati. (2)

Punto inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 2.



12 sexies. Il traffico che transitava dalla SS64 Porrettana è stato dirottato sui pochi percorsi alternativi esistenti, che, tuttavia, non possono rappresentare una valida alternativa. (2)

Punto inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 2.



12 septies. In particolare, le aziende che si trovano lungo l’asse stradale della SS64 subiscono i danni derivanti dalla chiusura per il mancato passaggio di autoveicoli lungo la SS64, e questo comporta danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio, in quanto la SS64 rappresenta una delle principali alternative all’autostrada tra Bologna e Firenze ed un’importante condizione di competizione commerciale. (2)

Punto inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 2.



12 octies. Appare soprattutto urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità SS64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia, finalizzato, in via prioritaria, alla salvaguardia dell’occupazione. (2)

Punto inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 2.



13. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni occorre disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 (3)

Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 3.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura totale della SS 3 bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto “Puleto", è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 nel tratto ricadente nei Comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro.
2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subìto nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto e, in ogni caso, non oltre la data del 30 settembre 2019, (6)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 23.

rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016–2018, sulla base dei seguenti criteri:
a) la misura massima del sostegno può giungere fino al 100 per cento del decremento di fatturato subìto e dimostrato ai sensi del comma 3, compatibilmente con le risorse disponibili;
b) è in ogni caso applicato un abbattimento sulla base della stima dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo considerato, da determinarsi con riferimento al valore mediano di cui all’alinea del presente comma;
c) il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;
d) il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavori, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell’impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.
3. Il decremento di fatturato è dimostrato mediante dichiarazione del rappresentate legale resa ai sensi dell'Sito esternoarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza.
4. È, altresì, riconosciuto un contributo “una tantum” a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale, tenuto conto degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi stradali aggiuntivi causati dall’interruzione del traffico sulla viabilità della E45.
5. Il contributo, pari ad euro 300,00 per ciascun veicolo adibito al trasporto cose, è erogato previa istanza presentata dal rappresentante legale delle imprese suddette, mediante autocertificazione e secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.
6 bis. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione. (7)

Comma aggiunto con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 23.

Art. 1 bis
Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive con accesso diretto sulla viabilità SS64(4)

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 4.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura della SS64 Porrettana, principale alternativa all’autostrada tra Bologna e Firenze che è stata interrotta il 2 febbraio 2019 da una frana in corrispondenza dell’abitato di Pavana nel Comune di Sambuca Pistoiese, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità SS64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia.
2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 2 febbraio 2019 e la data di totale riapertura della strada e, in ogni caso, non oltre la data del 30 settembre 2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 – 2018, sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Il decremento di fatturato è dimostrato sulla base delle modalità di cui all’articolo 1, comma 3.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 1 bis, è autorizzata la spesa massima di euro 368.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019. (8)

Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 24.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, è stimata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2019
- In diminuzione
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 320.000,00;
- In aumento
Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 320.000,00.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.