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Legge regionale 1 marzo 2019, n. 13

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché alla chiusura della viabilità della SS 64 (Porrettana). (1)

Titolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 6 marzo 2019

Art. 1
Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 (3)

Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 3.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura totale della SS 3 bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto “Puleto", è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 nel tratto ricadente nei Comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro.
2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subìto nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto e, in ogni caso, non oltre la data del 30 settembre 2019, (6)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 23.

rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016–2018, sulla base dei seguenti criteri:
a) la misura massima del sostegno può giungere fino al 100 per cento del decremento di fatturato subìto e dimostrato ai sensi del comma 3, compatibilmente con le risorse disponibili;
b) è in ogni caso applicato un abbattimento sulla base della stima dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo considerato, da determinarsi con riferimento al valore mediano di cui all’alinea del presente comma;
c) il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;
d) il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavori, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell’impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.
3. Il decremento di fatturato è dimostrato mediante dichiarazione del rappresentate legale resa ai sensi dell'Sito esternoarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza.
4. È, altresì, riconosciuto un contributo “una tantum” a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale, tenuto conto degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi stradali aggiuntivi causati dall’interruzione del traffico sulla viabilità della E45.
5. Il contributo, pari ad euro 300,00 per ciascun veicolo adibito al trasporto cose, è erogato previa istanza presentata dal rappresentante legale delle imprese suddette, mediante autocertificazione e secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.
6 bis. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione. (7)

Comma aggiunto con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 23.


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.