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Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche allal.r. 45/1997 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2019

CAPO I
Disposizioni in materia di geotermia
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dei principi di tutela di cui all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la presente legge disciplina le modalità di assegnazione della concessione di coltivazione o di autorizzazione di impianti, a seguito dell’esito positivo della ricerca.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la presente legge disciplina altresì le modalità di impiego delle risorse derivanti dall’attività geotermoelettrica, diverse da quelle di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), del d.lgs. 22/2010.
2 bis. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 22/2010, la presente legge si applica alle concessioni e alle autorizzazioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica di competenza regionale. (4)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2019, n. 40, art. 2.

Art. 2
Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Inserimento degli allegati A e B
1. Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti nell’ambito delle concessioni esistenti e il rilascio delle nuove concessioni per media o alta entalpia è subordinato alla previsione, nell’ambito del progetto presentato a tali fini:
a) dell’utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili, al fine di ridurre le emissioni di gas inquinanti e limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici a non più del 2 per cento del totale delle ore di funzionamento annuo, computando anche le frazioni orarie, in conformità a quanto specificato agli allegati A e B della presente legge;
b) della implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria presso i ricettori sensibili, finalizzato a monitorare l’acido solfidrico in continuo e, con campagne stagionali, il mercurio, l’arsenico, il boro, l’ammoniaca;
c) di un monitoraggio in continuo, con possibilità di accesso in remoto da parte della Regione, dell’autorità sanitaria locale e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), del funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito alle lettere a) e b);
d) del corretto inserimento paesaggistico dell’impianto nel territorio interessato e del recupero del collegamento con gli inserimenti di altri impianti esistenti, se alla stessa collegabili, dando conto:
1) degli specifici interventi volti a promuovere l’attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, attraverso concrete applicazioni progettuali;
2) dei progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti, anche attraverso la presentazione di una specifica proposta di progetto di paesaggio, avente i contenuti di cui all’articolo 34 della disciplina del PIT – piano paesaggistico;
e) delle positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell’impianto, da indicare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), specificando, in particolare, in applicazione dei principi propri dell’economia circolare e compatibilmente con la tipologia di impianto:
1) le iniziative volte all’impiego dell’energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento dell’energia termica prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, da realizzare entro un anno dalla messa in esercizio dell’impianto;
2) le iniziative volte alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento, dell’anidride carbonica (CO2) emessa dall’impianto.
2. Le iniziative volte all’impiego dell’energia termica residua a favore del sistema economico locale, o di progetti di teleriscaldamento, possono essere realizzate da soggetti terzi, previa stipula di un atto convenzionale con il soggetto richiedente, con cui i soggetti terzi si impegnano alla realizzazione delle iniziative per l’intera durata della autorizzazione. La convenzione disciplina anche le modalità di subentro dello stesso concessionario, o di altro soggetto, nelle attività, in caso di inadempimento del terzo. In caso di cessazione dell’attività da parte del soggetto terzo, il concessionario, qualora non provveda direttamente, è tenuto a stipulare una convenzione entro il termine di diciotto mesi per la realizzazione delle attività, anche diverse da quelle precedentemente in essere. L’atto convenzionale è presentato unitamente all’istanza di autorizzazione o concessione.
3. L’inottemperanza alle previsioni contenute nel progetto presentato ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni determina la revoca delle stesse.
Art. 3
Ammodernamento degli impianti esistenti
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, la Regione promuove accordi ai fini dell’ammodernamento degli impianti esistenti.
Art. 4
Progetti di attività e di investimento. Programmi pluriennali
1. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) s.c.r.l. predispone progetti di attività e di investimento, nell’interesse delle collettività residenti nelle aree geotermiche, secondo i criteri e le modalità per la destinazione e le priorità nell’uso delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, della l.r. 45/1997, mediante un programma pluriennale di utilizzo che, in particolare, preveda di:
a) favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche attraverso interventi infrastrutturali;
b) utilizzare dimensioni progettuali sovracomunali;
c) contribuire alla formazione e qualificazione per favorire nuova occupazione.
2. Il programma pluriennale di cui al comma 1, nonché le sue variazioni, sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 2 ter, della l.r. 45/1997.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.