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Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche allal.r. 45/1997 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2019

Art. 8
Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, comma 2 ter, della l.r. 45/1997, come modificata dalla presente legge, resta in vigore il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l'anno 2012”).

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.