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Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche allal.r. 45/1997 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2019

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi novanta giorni, il soggetto richiedente l’autorizzazione all’impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti già trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2.
2. La Regione effettua le verifiche di cui all’articolo 2, nell’ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.