Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
CAPO V
Istruzione e formazione
Art. 46
Anagrafe regionale degli studenti. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 32/2002
1. Al comma 5 dell’articolo 7 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: “
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
dal
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(Codice in materia di protezione dei dati personali)
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa statale vigente in materia di trattamento dei dati personali
”.2. Al comma 7 dell’articolo 7 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
d.lgs. 196/2003 ” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al
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vigenti in materia di trattamento dei dati personali
”.Art. 47
Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
articolo 117 della Costituzione
della legge 13 luglio 2015, n. 107
articolo 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017
b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'
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(Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'
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, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
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) nel rispetto delle modalità realizzative definite dagli accordi tra la Regione e l’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’
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.
”.2. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
articolo 7, comma 1, del d. lgs. 61/2017
b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’
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, per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e
formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
”.Art. 48
Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 , le parole: “
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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(Codice dei contratti pubblici relativi, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
” sono sostituite dalle seguenti: “![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
(Codice dei contratti pubblici)
”.Art. 49
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 le parole: “
gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati
” sono sostituite dalle seguenti: “le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate
”.Art. 50
Accertamento della situazione economica per l’accesso alle prestazioni. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 32/2002 , le parole: “
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
di cui al
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(Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’
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)
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla normativa statale vigente
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.