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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 41
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
b) la legge regionale 21 febbraio 1997, n. 13 (Modifica dei termini contenuti nell’art. 40 comma 2 della L.R. 20-12-1996 n. 96 relativi alla scadenza del mandato delle commissioni provinciali preposte alla formazione delle graduatorie degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica, nominate ai sensi della L.R. 25/1989 e subentro delle nuove commissioni provinciali e circondariali.);
c) la legge regionale 24 aprile 1997, n. 30 (Modifica agli articoli 3, 12 e 40 della Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
d) la legge regionale 31 luglio 1998, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 20.12.1996 n. 96 "Disciplina per l’assegnazione e gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica");
e) la legge regionale 12 dicembre 2012, n. 75 (Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo);
f) la legge regionale 31 marzo 2015, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”).

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 60 .

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Comma dapprima modificato con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 61 , poi così sostituito con l.r. l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.5.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 63 .

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Comma prima sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 64 e poi così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.1.

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Periodo così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.3.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.3.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.4.

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Periodo così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.5.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.8.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.11.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.12.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.14.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.15.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.16.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.18.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 luglio 2025, n. 36 , art.19.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 1 del 2026 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera c-1) dell’allegato B della legge regionale 2/2019 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.