Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019
Art. 19
Finalità della mobilità
1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su domanda degli assegnatari o d'ufficio ed è disciplinata dai comuni in forma associata nell’ambito territoriale di riferimento, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
2. Per l'attuazione delle misure di mobilità, i comuni possono utilizzare gli alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta, in quota idonea e coordinata con le finalità delle nuove assegnazioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.