Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1
Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019
Art. 3
Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 40/2009 è inserito, nel capo I bis, il seguente:
“
Art. 49 bis Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’

(Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.