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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Considerato quanto segue:


1. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), tra l’altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali;


2. La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendono necessario acquisire il DURC. Permangono difformità applicative sull’acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l’obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l’obbligo della relativa verifica;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.