Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1
Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Considerato quanto segue:
1. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), tra l’altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali;
2. La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendono necessario acquisire il DURC. Permangono difformità applicative sull’acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l’obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l’obbligo della relativa verifica;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.