Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima,
del 28 dicembre 2018
Art. 5
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di diciotto anni, istituisce un contributo annuale per il triennio 2019-2021 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’
articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
(63) La Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 4, lettera b), della presente legge nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del responsabile della competente struttura regionale e sono corredate da certificato comprovante l’handicap grave di cui all’
articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.850.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
6 bis. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2021, stimato in euro 283.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022. (51) Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 10.