Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 4
Contributi per la determinazione del battente
1. La Regione assegna ai comuni contributi finalizzati all’implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente.
2. I contributi sono erogati al comune che, non disponendo della determinazione del battente, si trovi nella condizione di applicare conseguentemente l’articolo 18, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 ). È data priorità ai comuni il cui territorio ricade in aree a pericolosità per alluvioni frequenti tenendo conto anche della situazione di maggior disagio di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi e i tempi per la realizzazione degli studi di cui al comma 1.
4. I termini stabiliti sono perentori e in caso di loro inosservanza i contributi sono revocati.
5. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 702.000,00 per l’anno 2019 e di euro 78.000,00 per l’anno 2020, a valere sugli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.(9)

Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 16.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

44. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

45. Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

46. Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

47. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 ; infine così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.