Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 85
Calendario fieristico
1. Il calendario fieristico regionale è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul BURT.
2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.
3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.
4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.
5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avvengono in coordinamento con le altre regioni e province autonome.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.