Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 83
Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici
1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.