Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 81
Qualificazione delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.
2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.
3. La qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale, dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all'articolo 4.
4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualificazione dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.