Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 55
Attività economiche su aree pubbliche(21)
1. La concessione per le attività commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica, ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per l’esercizio dell’attività per la quale la concessione era stata rilasciata (69), salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.
2. La concessione di dodici anni è rilasciata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.