Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 43
Piano e regolamento comunali
1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:
a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2.
4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.
5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali di iniziativa comunale (18) a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalità per l’individuazione di tali soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5.In via straordinaria il comune può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.(19)
9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico- sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.
9 bis. Il Comune può individuare, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e ,nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, particolari specializzazioni merceologiche, oppure limitare la vendita di particolari prodotti. (37)
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.