Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima
Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 41
Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:
a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all’allegato B della l.r. 65/2014 , per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'
articolo 4 del d.lgs. 228/2001 , anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.

b-bis) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione;(15)
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (17), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell’antiquariato.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.