Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 4
Regolamento di attuazione
1. La Regione, con regolamento, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità, stabilisce le norme di attuazione della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:
a) i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica;
b) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria e della conferenza dei servizi per l'esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica;
d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela;
e) le disposizioni in materia di accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);
f) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati, in conformità dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica);
g) i requisiti di quartieri e spazi fieristici, in conformità all’intesa di cui alla lettera f);
h) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;
i) i settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche, con le relative codifiche;
j) le modalità concertative finalizzate alla definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 102, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento alle aree di cui all'articolo 110.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.