Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 36
Concessioni temporanee di posteggio
1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell’antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il comune rilascia agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il bando è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.
3. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell’articolo 41, comma 2.
4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 3, il comune tiene conto dell’anzianità di esercizio dell’impresa comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese e,(9) determina gli ulteriori criteriper il caso di parità.(10)
5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.