Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 32
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:
a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale di cui all’articolo 43, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all’articolo 43;
e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
h) per fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale;
i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
j) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale.
j ter) per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera j bis). (65)
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.