Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 118
Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque:
a) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo oppure senza i requisiti di cui all'articolo 11;
b) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetti il divieto di cui all'articolo 69, comma 1;
c) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;
d) attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 70.
2. Nel caso di esercizio dell’attività senza l'autorizzazione di cui agli articoli 64, 69 e 71 o in assenza del collaudo di cui all'articolo 67, l’attività è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o all'effettuazione del collaudo.
3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui al comma 1, lettere a), b), e c), il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque:
a) effettui le modifiche di cui all’articolo 66 senza la prescritta autorizzazione o la SCIA o la perizia giurata di cui all'articolo 67, comma 3;
b) non utilizzi le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;
c) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, entro i termini stabiliti dallo stesso articolo;
d) non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 2 e 3;
e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 88, commi 1 e 4;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 7;
2) articolo 97, comma 1;
3) articolo 98, comma 1;
g) non rispetti le prescrizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, comma 10.
6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all’articolo 66, senza autorizzazione o senza la SCIA, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della SCIA.
7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.