Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 115
Esecuzione coattiva
1. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività di cui agli articoli 113, 114 e 118, oppure non rispetti il provvedimento di sospensione dell’attività di cui all’articolo 116, comma 5 (56), e all’articolo 126, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.