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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

TITOLO III
Disposizioni finali
CAPO I
Disposizioni finali e transitorie
Art. 129
Decorrenza e disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4 e 7, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”), relativamente alle parti compatibili e, in particolare, l’articolo 3 e gli articoli da 26 a 32.
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 “Disciplina del settore fieristico”), nelle parti compatibili con l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.
3 bis. I criteri di cui all’articolo 37 si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle modifiche apportate al medesimo articolo 37 dalla legge regionale 16 aprile 2019, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018 ). (29)

Comma aggiunto con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 16.

3 ter. I comuni possono rinnovare, con validità fino al 31 dicembre 2024, anche a soggetti non iscritti al registro delle imprese, fino ad un massimo di tre concessioni di posteggio complessive su tutto il territorio regionale. (29)

Comma aggiunto con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 16.

Art. 130
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati in merito all’applicazione della stessa.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti argomenti:
a) rapporto numerico tra gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita;
b) azioni di contrasto del fenomeno dell’abusivismo e contraffazione, con particolare riferimento al commercio su aree pubbliche.
Art. 131
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico);
b) la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
c) la legge regionale 5 giugno 2007, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 , n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”);
d) la legge regionale 12 novembre 2007, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”);
e) l’articolo 24 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”. Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 );
f) gli articoli da 11 a 14 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);
g) la legge regionale 17 luglio 2009, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”);
h) gli articoli 66 e 67 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
i) l’articolo 35 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011);
j) la legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”);
k) gli articoli 88 e 89 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
l) gli articoli da 75 a 77 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);
m) gli articoli da 1 a 60 e gli articoli 64 e 71 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del Sito esternodecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 . Modifiche alla L.R. n. 28/2005 e alla L.R. n. 1/2005 );
n) la legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla L.R. n. 28/2005 e alla L.R. n. 52/2012 );
o) l’articolo 57 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);
p) la legge regionale 3 aprile 2014, n. 19 (Disposizioni sui controlli in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”);
q) la legge regionale 26 giugno 2014, n. 35 (Disciplina delle fiere antiquarie. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”);
r) l’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 51 (Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009).
Art. 132
Disapplicazione di disposizioni statali
1. Cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), fatti salvi gli articoli:
1) 10, comma 1, lettera a), ultimo periodo;
2) 15, commi 7, 8 e 9;
3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’articolo 56 del d.m. industria 375/1988;
4) 28, comma 17;
5) 30, comma 5.
b) la Sito esternolegge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all’articolo 43, e 9, comma 3;
c) l’Sito esternoarticolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia);
d) gli articoli 1, 2 e 3 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’Sito esternoarticolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 ).
Art. 133
Modifiche all’allegato A
1. L’allegato A è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.