Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
SEZIONE IV
Decadenze
Art. 125
Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica
1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
Art. 126
Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione
1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;
c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.
Art. 127
Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche
1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera (70):
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA;
c) qualora, salvo quanto disposto per le fiere al comma 2, (71) il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87;
c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;(26)
d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a) e b) (27), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;
e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all’articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.
e-bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.(28)
2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87.
Art. 128
Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti
1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti:
a) qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 11;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'articolo 88, commi 1 e 2.
d) qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui all'articolo 60 e sia inutilmente decorso il termine per i lavori di adeguamento;
e) qualora il titolare dell'impianto non abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe degli impianti di cui all'
articolo 1, comma 100, della l. 124/2017 , nei termini previsti.

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.
Art. 128 bis
Verifica del pagamento dei tributi locali (61)
1. In caso di esito negativo della verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, disposta ai sensi dell’
articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 , i conseguenti provvedimenti relativi alle attività commerciali in esercizio sono disposti decorsi centottanta giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora nel frattempo non sia intervenuta la regolarizzazione.


Art. 128 ter
Rateizzazione del debito sui tributi locali. (62)
1. I provvedimenti di cui all’articolo 128 bis non si applicano qualora sia intervenuta la rateizzazione delle somme dovute.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.