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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

CAPO XVI
Vigilanza, sanzioni e decadenze
SEZIONE I
Vigilanza
Art. 112
Vigilanza
1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'Sito esternoarticolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.
3. Negli esercizi di cui all’articolo 20, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende USL effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali.
SEZIONE II
Sanzioni
Art. 113
Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all’ingrosso, (74)

74.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 45.

per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell’attività chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 23, comma 1.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 14;
2) articolo 15, commi 2 e 3;
3) articolo 17, comma 4;
4) articolo 18, comma 3;
5) articolo 19, comma 9;
6) articolo 20;
7) articolo 21, commi 3 e 8;
8) articolo 23, comma 2;
9) articolo 24;
10) articolo 26, commi da 2 a 5;
11) articolo 27, comma 2;
b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 29;
2) articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6;
3) articolo 31;
c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;
d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 86;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91;
5) articolo 92, comma 1;
e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99, comma 1;
f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, commi 1, 3 e 4;
g) gli obblighi contenuti nel regolamento di cui all’articolo 4;
3 bis. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 102 a 109 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 500,00 a euro 3.000,00, in caso di un esercizio di vicinato;
b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di una media struttura di vendita;
c) da euro 1.500,00 a euro 9.000,00, in caso di una grande struttura di vendita . (53)

Comma inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 17.

4. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
5. Qualora venga rilevata la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 Sito esternodella Sito esternolegge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Sito esternodecreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'Sito esternoarticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), è disposta la sospensione dell’attività sino al ripristino dei requisiti mancanti oppure per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione l’articolo 125, comma 1, lettera d), e l'articolo 126, comma 1, lettera c).
6. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), f), g) ed h) (54)

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 17.

, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
Art. 114
Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura dell'esercizio chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 48, commi 1 bis, 2, 3 4 e 6;
2) articolo 50, commi 2 e 3;
3) articolo 52, commi 2 e 4;
4) articolo 53, commi 2 e 4;
5) articolo 54, commi 2 e 4;
b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 86;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91;
c) le disposizioni in materia di pubblicità degli orari di cui all’articolo 99, comma 1;
d) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, commi 7, 8 e 9.(55)

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 18.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.
4. In luogo delle sanzioni di cui all’Sito esternoarticolo 10 della l. 287/1991 , ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.
Art. 115
Esecuzione coattiva
1. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività di cui agli articoli 113, 114 e 118, oppure non rispetti il provvedimento di sospensione dell’attività di cui all’articolo 116, comma 5 (56)

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 19.

, e all’articolo 126, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.
Art. 116
Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della Sito esternol. 689/1981 , chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00 il titolare del titolo abilitativo nel caso in cui, in sua assenza, l’esercizio del commercio su aree pubbliche sia svolto da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 35, comma 3;
2) articolo 38, comma 2;
3) articolo 39;
b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 87, commi 1 e 3;
2) articolo 89;
c) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100;
le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di cui al comma 1.
3 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:
a) partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 40 bis, comma 3 o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
b) in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 40 bis, comma 3, consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
c) venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00(58)

Comma inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 20.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettere a) e b) (24)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 13.

, si procede al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
Art. 117
Sanzioni per l'attività fieristica
1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza titolo abilitativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.
2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 le sanzioni amministrative sono raddoppiate.
Art. 118
Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque:
a) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo oppure senza i requisiti di cui all'articolo 11;
b) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetti il divieto di cui all'articolo 69, comma 1;
c) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;
d) attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 70.
2. Nel caso di esercizio dell’attività senza l'autorizzazione di cui agli articoli 64, 69 e 71 o in assenza del collaudo di cui all'articolo 67, l’attività è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o all'effettuazione del collaudo.
3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui al comma 1, lettere a), b), e c), il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque:
a) effettui le modifiche di cui all’articolo 66 senza la prescritta autorizzazione o la SCIA o la perizia giurata di cui all'articolo 67, comma 3;
a bis) non presenti la perizia giurata quindicennale di cui all’articolo 67, comma 2(59)

Lettera inserita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 21.

b) non utilizzi le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;
c) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, entro i termini stabiliti dallo stesso articolo;
d) non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 2 e 3;
e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 88, commi 1 e 4;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 7;
2) articolo 97, comma 1;
3) articolo 98, comma 1;
g) non rispetti le prescrizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, comma 10.
6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all’articolo 66, senza autorizzazione o senza la SCIA, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della SCIA.
7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.
SEZIONE III
Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche.
Art. 119
Sequestro della merce e delle attrezzature
1. Il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa che accerti e contesti la violazione di cui all’articolo 116, commi 1, 2 e 3, lettere a) e b) (25)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 14.

, procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita, anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1 il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa può esigere l’apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.
Art. 120
Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro
1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l’elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l’ipotesi di cui all’articolo 121, comma 5.
2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:
a) abbigliamento e accessori per l'abbigliamento;
b) prodotti per la cura della persona;
c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;
d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;
e) occhiali, orologi e bigiotteria;
f) supporti videomusicali;
g) generi alimentari.
Art. 121
Conservazione delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l’apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
2. Il contenitore è dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:
a) la data e il luogo del sequestro;
b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;
c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;
d) le generalità del trasgressore, salva l’ipotesi di cui all’articolo 122;
e) la firma del trasgressore;
f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.
5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.
Art. 122
Merce abbandonata dal trasgressore
1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all’articolo 120.
2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all’articolo 121, commi 1 e 2.
3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione, previa confisca.
4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l’articolo 123, comma 2.
Art. 123
Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati
1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute, previa confisca, in beneficenza, o distrutte, e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.
2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre, previa confisca, la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall'azienda USL competente per territorio.
Art. 124
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della l.r. 81/2000 e Sito esternodella Sito esternol. 689/1981 .
SEZIONE IV
Decadenze
Art. 125
Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica
1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
Art. 126
Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione
1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;
c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.
Art. 127
Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche
1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera (70)

Parole aggiun te con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 4.

:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA;
c) qualora, salvo quanto disposto per le fiere al comma 2, (71)

Parole inseri te con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 4.

il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87;
c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;(26)

Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 15; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 4.

d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a) e b) (27)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 15.

, le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;
e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all’articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.
e-bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.(28)

Lettera aggiunta con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 15.

2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87.
Art. 128
Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti
1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti:
a) qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 11;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'articolo 88, commi 1 e 2.
d) qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui all'articolo 60 e sia inutilmente decorso il termine per i lavori di adeguamento;
e) qualora il titolare dell'impianto non abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe degli impianti di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 100, della l. 124/2017 , nei termini previsti.
2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.
Art. 128 bis
1. In caso di esito negativo della verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, disposta ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 giugno 2019, n. 58 , i conseguenti provvedimenti relativi alle attività commerciali in esercizio sono disposti decorsi centottanta giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora nel frattempo non sia intervenuta la regolarizzazione.
Art. 128 ter
Rateizzazione del debito sui tributi locali. (62)

Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 23.

1. I provvedimenti di cui all’articolo 128 bis non si applicano qualora sia intervenuta la rateizzazione delle somme dovute.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.