Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 94
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti
1. In caso di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio, entro quindici giorni, trasmette la comunicazione di cui all'articolo 90, comma 2, alla Regione e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.