Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 86
Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'
articolo 33 della l. 104/1992 e dall'
articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'
articolo
15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 ), comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.





3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.