Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 8
Centri di assistenza tecnica
1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’
articolo 51 del d.lgs. 81/2015 , anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile.

2. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Regione.
3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, alla realizzazione di programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva, nonché altre attività previste dal loro statuto.
4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori, in conformità al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

5. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono stabiliti i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.