Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 73
Spacci interni
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché di un'attività di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.
2. L'attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.