Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 61
Nuovi impianti
1. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 .

2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente:
a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
b) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1.000 chilometri.
3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL.
4. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale.
5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani.
6. I nuovi impianti sono dotati di:
a) dispositivi self-service pre-pagamento;
b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell’impianto venga erogato il metano;
c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
f) aree di sosta per autoveicoli qualora l’impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;
g) impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 .

8. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla carreggiata.
9. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni degli "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

10. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.
11. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
12. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.
13. I nuovi impianti devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.