Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 60
Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113,
della
l. 124/2017 , sono considerati incompatibili nei seguenti casi:


a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'
articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:

privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7),
del
d.lgs. 285/1992 ;


situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2),
del
d.lgs. 285/1992 ;


b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:
ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;
ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7),
del
d.lgs. 285/1992 .


Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.