Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 54
Somministrazione mediante distributori automatici
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi dell'
articolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l’avvio dell’attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l’indicazione della collocazione dei distributori.
3. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività e appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.
4. La somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 6.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.